(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 18 luglio 2006) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Vista la direttiva 91/676/CEE, direttiva del consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Visto l'Art. 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) che attribuisce alle regioni la competenza di individuare le zone vulnerabili ed ad adottare programmi di azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola e che prevede all'allegato 7/A - IV le indicazioni e le misure per i programmi di azione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'Art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152); Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto regionale; Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 15 del 22 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'Art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' della intesa raggiunta al tavolo di concertazione in agricoltura e vista la comunicazione effettuata al tavolo di concertazione istituzionale; Acquisito il parere favorevole delle commissioni consiliari «Agricoltura» e «Territorio e ambiente» che si sono espresse, in seduta congiunta, in data 22 giugno 2006; Dato atto che il consiglio delle autonomie locali non si e' espresso; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 497 del 10 luglio 2006 che approva il regolamento recante definizione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'Art. 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) in attuazione della direttiva del consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque causato dai nitrati di origine agricola. 2. Il presente regolamento si applica nella zona vulnerabile costiera tra Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci, di cui alla delibera del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 170 e nella zona vulnerabile area circostante il lago di Massaciuccoli di cui alla delibera del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 172 nonche' alle zone vulnerabili che sono istituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. 3. L'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento disciplinata dal presente regolamento e' esclusa ai sensi dell'Art. 185, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) dal campo di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo. 4. L'utilizzazione agronomica dello stallatico effettuata ai sensi del presente regolamento, non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'Art. 7 del regolamento CE 1774/2002.