(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del
                           18 luglio 2006)

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione,  quarto comma cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Vista  la  direttiva 91/676/CEE, direttiva del consiglio relativa
alla  protezione  delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;
    Visto  l'Art.  92  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(norme  in  materia  ambientale)  che  attribuisce  alle  regioni  la
competenza   di  individuare  le  zone  vulnerabili  ed  ad  adottare
programmi di azione obbligatori per la tutela ed il risanamento delle
acque  dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola e che
prevede  all'allegato  7/A  -  IV  le  indicazioni  e le misure per i
programmi di azione;
    Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali
del   7 aprile  2006  (criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di
allevamento,  di  cui  all'Art.  38 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152);
    Visti  gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto
regionale;
    Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale n. 15 del
22 maggio  2006  adottata previa acquisizione dei pareri del comitato
tecnico  della  programmazione,  delle  competenti  strutture  di cui
all'Art.  29  della  legge regionale n. 44/2003, nonche' della intesa
raggiunta  al  tavolo  di  concertazione  in  agricoltura  e vista la
comunicazione effettuata al tavolo di concertazione istituzionale;
    Acquisito  il  parere  favorevole  delle  commissioni  consiliari
«Agricoltura»  e  «Territorio  e  ambiente»  che si sono espresse, in
seduta congiunta, in data 22 giugno 2006;
    Dato  atto  che  il  consiglio  delle  autonomie locali non si e'
espresso;
    Vista   la  deliberazione  della  giunta  regionale  n.  497  del
10 luglio  2006  che  approva  il regolamento recante definizione del
programma  d'azione  obbligatorio  per  le  zone  vulnerabili  di cui
all'Art.  92,  comma 6  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(norme  in  materia  ambientale)  in  attuazione  della direttiva del
consiglio 91/976/CEE del 12 dicembre 1991;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

    1.  Il  presente  regolamento  definisce  il  programma  d'azione
obbligatorio  per  la tutela e il risanamento delle acque causato dai
nitrati di origine agricola.
    2.  Il  presente  regolamento  si  applica nella zona vulnerabile
costiera  tra  Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci, di cui alla
delibera  del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 170 e nella zona
vulnerabile  area  circostante  il  lago di Massaciuccoli di cui alla
delibera  del consiglio regionale 8 ottobre 2003, n. 172 nonche' alle
zone  vulnerabili  che  sono istituite successivamente all'entrata in
vigore del presente regolamento.
    3.  L'utilizzazione  agronomica  degli  affluenti  di allevamento
disciplinata  dal  presente regolamento e' esclusa ai sensi dell'Art.
185,  comma 1,  lettera e)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152  (norme  in  materia  ambientale) dal campo di applicazione della
parte IV del medesimo decreto legislativo.
    4.  L'utilizzazione  agronomica  dello  stallatico  effettuata ai
sensi   del   presente   regolamento,  non  necessita  del  documento
commerciale,   dell'autorizzazione   sanitaria,  dell'identificazione
specifica,  del  riconoscimento  degli impianti di immagazzinaggio di
cui all'Art. 7 del regolamento CE 1774/2002.